Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il DPCM 3 novembre  2020 contenente le nuove misure per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da Covid 19. Le
 disposizioni del Decreto si   applicano 
in sostituzione di quelle del DPCM  24 ottobre  2020, e sono efficaci 
fino al 3 dicembre 2020. 
     A seguito di una lettura del Decreto son emersi alcuni passaggi che
 riguardano la sicurezza dei lavoratori nelle attività produttive 
commerciali e industriali e le misure di sicurezza da adottare 
nell’ambito dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul
 lavoro.
     Nell’art. 4 infatti, riportante le misure di contenimento del 
contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 
industriali e commerciali, si legge al comma 1 che:
“1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo
 condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso
 di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche
 sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”
     In merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nell’art. 1, contenente le misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale, si legge al comma 9 lett. s) 
che:
“Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al ’Documento
 tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione’ 
pubblicato dall’INAIL” 
e nell’allegato 9 ancora, contenente le linee guida per la riapertura 
delle attività economiche, produttive e ricreative, fra le misure di 
prevenzione riguardanti la formazione professionale si legge che: 
“Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da 
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) … tra i 
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo .... i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008”.
 
                                    